CBAM 2026: soglia di 50 tonnellate e obblighi per gli importatori
- Consulenza Doganale
- 5 giorni fa
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Dal 1° gennaio 2026 il Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM, è entrato nel regime definitivo. Gli importatori di determinati prodotti ad alta intensità di carbonio devono controllare quantità, autorizzazione, emissioni incorporate e acquisto dei certificati CBAM.
La riforma introdotta dal Regolamento (UE) 2025/2083 ha semplificato il sistema attraverso una soglia annuale di 50 tonnellate. La soglia esonera molti importatori occasionali, ma non può essere valutata sulla singola bolletta doganale e non si applica allo stesso modo a elettricità e idrogeno.
Articolo aggiornato al 1° agosto 2026.
Quali prodotti rientrano nel CBAM
Il CBAM copre prodotti selezionati nei settori cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti, elettricità e idrogeno, oltre a determinati precursori e prodotti indicati nell’Allegato I del Regolamento (UE) 2023/956.
Il controllo deve partire dal codice NC/TARIC. Non basta sapere che il prodotto contiene acciaio o alluminio: alcuni articoli rientrano e altri restano fuori, in funzione della voce doganale. Una classificazione errata può incidere contemporaneamente su dazio, misure commerciali e obblighi CBAM.
Come funziona la soglia di 50 tonnellate
Per cemento, fertilizzanti, ferro e acciaio e alluminio, l’importatore che rimane al di sotto della soglia unica annuale di 50 tonnellate di massa netta è in linea generale esentato dagli obblighi CBAM. Le quantità dei diversi prodotti coperti si sommano a livello di importatore nel corso dell’anno.
Non è quindi sufficiente controllare ogni spedizione separatamente. Un’impresa può importare piccoli lotti per mesi e superare la soglia soltanto con un’operazione successiva. Il sistema doganale e il registro monitorano l’avvicinamento al limite.
La soglia è annuale e riferita all’importatore: frazionare gli acquisti o utilizzare dichiarazioni separate non consente di aggirarla.
Per elettricità e idrogeno la deroga basata sulle 50 tonnellate non opera: gli importatori devono essere autorizzati secondo le regole CBAM anche al di sotto della soglia.
Chi deve chiedere l’autorizzazione
L’importatore UE che prevede di superare la soglia, oppure il suo rappresentante doganale indiretto nei casi consentiti, deve ottenere lo status di dichiarante CBAM autorizzato. Dal 2026 il numero di conto CBAM o il riferimento della domanda viene verificato in dogana.
Aspettare il superamento materiale della soglia può essere rischioso. È opportuno monitorare ordini, arrivi previsti e massa netta cumulata, presentando la domanda prima che una nuova importazione renda necessaria l’autorizzazione.
Gli obblighi del regime definitivo
Monitorare tutte le importazioni CBAM per codice NC, massa netta, origine, produttore e installazione.
Raccogliere i dati sulle emissioni incorporate secondo i metodi applicabili al periodo definitivo.
Utilizzare valori effettivi verificati quando disponibili oppure i valori predefiniti nei casi consentiti.
Tenere conto dell’eventuale prezzo del carbonio già pagato nel Paese di produzione, se adeguatamente documentato.
Acquistare certificati CBAM sulla piattaforma comune secondo il calendario operativo.
Presentare la dichiarazione annuale CBAM e restituire il numero corrispondente di certificati.
Conservare evidenze, calcoli e documentazione della filiera per i controlli.
La prima dichiarazione annuale
Per le importazioni effettuate nel 2026, la prima dichiarazione annuale CBAM deve essere presentata entro il 30 settembre 2027. Entro la stessa data il dichiarante autorizzato deve restituire i certificati corrispondenti alle emissioni dichiarate e verificate.
L’acquisto dei certificati relativi al 2026 è previsto a partire dal 2027. Il prezzo è collegato alle aste del sistema EU ETS e, per il 2026, è calcolato sulla media trimestrale espressa in euro per tonnellata di CO2.
Dal 2027 entrano inoltre in funzione obblighi trimestrali di disponibilità minima dei certificati sul conto. La gestione finanziaria del CBAM deve quindi essere integrata con budget, acquisti e previsioni doganali.
Dati reali o valori predefiniti
L’impresa dovrebbe chiedere al produttore extra UE dati sulle emissioni e sull’installazione ben prima dell’importazione. Per utilizzare valori effettivi nel regime definitivo, i dati devono rispettare la metodologia CBAM e, quando previsto, essere verificati da un soggetto accreditato.
Se i fornitori non collaborano, l’importatore può trovarsi a utilizzare valori predefiniti potenzialmente più onerosi. La clausola contrattuale sulla fornitura dei dati ambientali diventa quindi un elemento economico, non soltanto amministrativo.
Errori frequenti
Valutare la soglia per singola spedizione invece che sul totale annuale dell’importatore.
Escludere un prodotto perché è un componente finito senza controllare il codice NC nell’Allegato I.
Confondere peso lordo e massa netta utilizzata per il monitoraggio della soglia.
Richiedere l’autorizzazione soltanto dopo il superamento delle 50 tonnellate.
Pensare che la soglia si applichi anche alle importazioni di elettricità e idrogeno.
Raccogliere dati emissivi privi di collegamento con l’installazione e con il periodo di produzione.
Non coordinare ufficio acquisti, dogana, amministrazione e sostenibilità.
Checklist operativa
Estrarre tutti i codici doganali importati e confrontarli con l’Allegato I CBAM.
Calcolare la massa netta cumulata 2026 per importatore, includendo tutti i flussi rilevanti.
Creare un alert interno prima del raggiungimento della soglia.
Verificare lo stato della domanda o dell’autorizzazione nel Registro CBAM.
Identificare produttori e installazioni extra UE per ogni codice e Paese di origine.
Richiedere dati emissivi con un modello contrattuale uniforme.
Definire chi valida classificazione, massa, valori emissivi e prezzo del carbonio.
Stimare il fabbisogno economico di certificati per le importazioni 2026.
Preparare la riconciliazione tra dichiarazioni doganali e dichiarazione CBAM annuale.
Programmare con anticipo la verifica necessaria per i dati effettivi.
Un obbligo doganale, ambientale e finanziario
Il CBAM non è soltanto una comunicazione ambientale. Incide sull’autorizzazione a importare, sui dati della dichiarazione doganale, sui rapporti con il produttore e sul costo complessivo dell’approvvigionamento.
Consulenza-Doganale.com assiste le imprese nella verifica dei codici CBAM, nel monitoraggio della soglia, nella procedura di autorizzazione e nel coordinamento documentale tra importazioni e Registro CBAM.
Fonti istituzionali
Commissione europea – CBAM definitive regime: https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism/cbam-definitive-regime_en
Commissione europea – CBAM Questions and Answers 2026: https://taxation-customs.ec.europa.eu/document/download/013fa763-5dce-4726-a204-69fec04d5ce2_en
Regolamento (UE) 2023/956 – testo consolidato: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/956
Regolamento (UE) 2025/2083 – semplificazione CBAM: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2025/2083/oj
Il contenuto è informativo. L’applicazione del CBAM deve essere verificata sul codice doganale, sulla massa netta, sull’origine e sul ruolo dell’operatore.




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