PPWR dal 12 agosto 2026: cosa cambia per imballaggi, importatori ed e-commerce
- Consulenza Doganale
- 1 ago
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Il 12 agosto 2026 non è una data qualunque per chi produce, importa o vende prodotti imballati nell’Unione europea. Da quel giorno diventa generalmente applicabile il Regolamento (UE) 2025/40, noto come PPWR, che sostituisce la precedente logica della direttiva sugli imballaggi con regole direttamente applicabili in tutti gli Stati membri.
Il PPWR riguarda l’intero ciclo di vita dell’imballaggio: progettazione, scelta dei materiali, presenza di sostanze, riduzione del peso e del volume, riciclabilità, riutilizzo, informazioni e gestione del fine vita. Per le imprese, il punto non è soltanto aggiornare un simbolo: occorre verificare prodotto, packaging, documenti e responsabilità nella catena di fornitura.
Articolo aggiornato al 1° agosto 2026.
Quando entra in applicazione il PPWR
Il Regolamento (UE) 2025/40 è entrato in vigore l’11 febbraio 2025 e si applica in via generale dal 12 agosto 2026. Molti obblighi specifici hanno però scadenze successive: alcune prescrizioni dipendono da atti di esecuzione della Commissione, mentre determinati obiettivi di riciclabilità, contenuto riciclato, riuso e prevenzione saranno introdotti gradualmente.
Il 12 agosto 2026 è l’inizio della fase applicativa generale, non la data in cui ogni singolo obbligo futuro del PPWR diventa contemporaneamente operativo.
La prima attività utile consiste quindi nel costruire una matrice delle scadenze applicabili al proprio tipo di imballaggio, evitando sia di sottovalutare gli obblighi immediati sia di anticipare come già obbligatorie regole che entreranno in vigore più avanti.
A quali imballaggi si applica
Il campo di applicazione è molto ampio: il PPWR copre tutti gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal materiale utilizzato e dal fatto che il prodotto sia fabbricato nell’UE o importato da un Paese terzo. Rientrano, tra gli altri, imballaggi primari, secondari e da trasporto, confezioni per e-commerce, imballaggi alimentari e componenti separati dell’imballaggio.
Per un importatore questo significa che la conformità non può essere demandata automaticamente al fornitore estero. Il packaging che accompagna il prodotto sul mercato europeo deve essere valutato secondo le regole UE, anche se progettato o prodotto fuori dall’Unione.
I principali cambiamenti da verificare
1. Composizione e sostanze presenti
Restano centrali i limiti relativi alla presenza complessiva di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente. Il PPWR introduce inoltre limiti specifici per i PFAS negli imballaggi destinati al contatto con alimenti. Secondo gli orientamenti della Commissione, gli imballaggi alimentari immessi sul mercato dopo il 12 agosto 2026 devono rispettare tali limiti anche se prodotti in precedenza.
La verifica non si esaurisce in una dichiarazione generica del fornitore. Occorre individuare materiali, rivestimenti, inchiostri, adesivi e componenti potenzialmente rilevanti, definendo test o evidenze documentali coerenti con il rischio.
2. Riduzione al minimo di peso e volume
L’imballaggio deve essere progettato in modo da ridurre al minimo peso e volume, mantenendo le funzioni necessarie di protezione, igiene, sicurezza, logistica e informazione. Soluzioni con doppi fondi, pareti non necessarie o spazio vuoto eccessivo richiedono una giustificazione tecnica.
Per l’e-commerce la questione è particolarmente concreta: scatole sovradimensionate, riempitivi abbondanti e combinazioni di più strati possono incidere sulla conformità, oltre che sui costi di trasporto.
3. Progettazione per il riciclo e contenuto riciclato
Il PPWR introduce un percorso verso imballaggi riciclabili su larga scala e, per alcune tipologie di plastica, percentuali minime di contenuto riciclato. Le scadenze sono progressive e variano in base alla categoria di imballaggio.
Le imprese devono iniziare a raccogliere dati affidabili sulla composizione e sull’origine del materiale riciclato. Un claim commerciale come “100% riciclabile” o “realizzato con plastica riciclata” deve essere supportato da prove adeguate e non deve risultare fuorviante.
4. Etichettatura: attenzione alle scadenze
Il PPWR prevede un sistema armonizzato di etichettatura, ma non impone dal 12 agosto 2026 un rifacimento indistinto e immediato di tutte le grafiche. Diverse regole informative richiederanno atti della Commissione e avranno date di applicazione successive.
Nel frattempo, l’impresa deve coordinare il PPWR con gli obblighi nazionali ancora applicabili, compresi gli adempimenti ambientali ed EPR. La presenza di codici materiale come PAP 20, PAP 21 o LDPE 4 può continuare a essere utile, ma non sostituisce l’analisi completa della conformità.
Chi è responsabile
Il Regolamento distribuisce obblighi lungo la catena economica. Il ruolo effettivo dipende da chi fabbrica, importa, commercializza con il proprio marchio o modifica l’imballaggio.
Il fabbricante deve progettare e valutare l’imballaggio, predisponendo la documentazione richiesta e le informazioni di tracciabilità.
L’importatore deve verificare che il fabbricante abbia eseguito la valutazione di conformità e che imballaggio, documenti e informazioni siano corretti prima dell’immissione sul mercato.
Il distributore deve agire con la dovuta diligenza e controllare gli elementi pertinenti prima di rendere disponibile il prodotto.
Chi vende con il proprio marchio può assumere responsabilità più ampie e non può limitarsi a considerarsi un semplice rivenditore.
Le piattaforme e gli operatori e-commerce devono integrare i controlli di conformità con tracciabilità, informazioni online e gestione dei fornitori.
Checklist operativa per prepararsi
Mappare tutti gli imballaggi utilizzati: vendita, raggruppamento, trasporto ed e-commerce.
Identificare materiali, componenti, pesi, volumi, inchiostri, adesivi, rivestimenti e destinazione d’uso.
Verificare le prescrizioni applicabili dal 12 agosto 2026 e separarle da quelle con scadenze successive.
Richiedere ai fornitori specifiche tecniche, dichiarazioni, evidenze sui materiali riciclati e test pertinenti.
Controllare in modo specifico gli imballaggi a contatto con alimenti e il tema PFAS.
Valutare la minimizzazione del packaging e documentare le ragioni tecniche degli elementi necessari.
Rivedere artwork, claim ambientali e istruzioni di conferimento senza anticipare simboli non ancora definiti.
Coordinare PPWR, CONAI, responsabilità estesa del produttore e regole nazionali dei Paesi di vendita.
Aggiornare contratti e capitolati con produttori, converter e fornitori extra UE.
Conservare un fascicolo ordinato per ogni famiglia di imballaggi.
Perché intervenire subito
Il rischio più comune è trattare il PPWR come un semplice progetto grafico. In realtà le modifiche possono coinvolgere materiali, fornitori, formato della confezione, costi, test e flussi documentali. Se l’analisi parte soltanto quando l’artwork è definitivo o la merce è già in viaggio, correggere le non conformità diventa più costoso.
Una verifica preventiva consente di distinguere gli interventi urgenti da quelli programmabili, riducendo il rischio di blocchi, contestazioni e ristampe. Consulenza-Doganale.com assiste importatori e imprese nella mappatura degli obblighi, nella revisione documentale e nel coordinamento con i fornitori.
Fonti istituzionali
Commissione europea – Packaging waste e PPWR: https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/packaging-waste_en
Regolamento (UE) 2025/40: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj
Il contenuto è informativo e deve essere adattato alle caratteristiche concrete dell’imballaggio e al ruolo dell’operatore economico.




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