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Dazio di 3 euro sugli acquisti online extra UE: cosa cambia dal 1° luglio 2026

  • Immagine del redattore: Consulenza Doganale
    Consulenza Doganale
  • 1 ago
  • Tempo di lettura: 4 min

Dal 1° luglio 2026 è cambiato il trattamento doganale dei piccoli invii provenienti da Paesi extra UE. Il Regolamento (UE) 2026/382 ha eliminato la franchigia dai dazi per le spedizioni con valore intrinseco non superiore a 150 euro e ha introdotto, per una fase transitoria, un dazio di 3 euro per item in determinate operazioni.

La novità riguarda soprattutto le vendite a distanza e interessa in modo diretto il modello dei marketplace che spediscono milioni di piccoli pacchi verso consumatori europei. Tuttavia, formule come “3 euro per pacco” o “3 euro per singolo prodotto” possono essere imprecise.

Articolo aggiornato al 1° agosto 2026.

Da quando e fino a quando si applica

La misura si applica dal 1° luglio 2026 e, secondo il testo vigente, resta in vigore fino al 1° luglio 2028. È una soluzione temporanea, adottata in attesa della nuova infrastruttura doganale centralizzata dell’Unione. Entro il 1° dicembre 2027 la Commissione dovrà valutare se il sistema sarà operativo in tempo e se occorrerà proporre una proroga.

La base normativa è il Regolamento (UE) 2026/382, completato dal Regolamento delegato (UE) 2026/1022 e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1200.

A quali spedizioni si applica il dazio di 3 euro

Il dazio forfettario riguarda le spedizioni con valore intrinseco complessivo non superiore a 150 euro quando l’importazione rientra nel regime IOSS oppure quando si tratta di merci contenute in un invio postale secondo la definizione doganale applicabile.

Per gli altri operatori che non utilizzano il regime IOSS continua ad applicarsi la Tariffa doganale comune. Di conseguenza, non ogni acquisto extra UE sotto 150 euro è automaticamente soggetto allo stesso importo forfettario.

Il valore di 150 euro resta una soglia decisiva per individuare il regime, ma non è più una franchigia generale dai dazi.

Cosa significa “3 euro per item”

La parola item ha ora una definizione doganale precisa: uno o più beni contenuti nella stessa spedizione che condividono la medesima classificazione tariffaria, la stessa descrizione e, quando il dato è richiesto, la stessa origine.

Non coincide quindi necessariamente né con il pacco né con ogni pezzo fisico. Il modo in cui la merce è raggruppata e dichiarata incide sul calcolo.

Esempi pratici

  • Tre magliette identiche, con stessa classificazione, descrizione e origine, raggruppate correttamente in un unico item dichiarativo: il dazio temporaneo può essere pari a 3 euro complessivi per quell’item.

  • Una maglietta e una custodia per smartphone, con classificazioni e descrizioni differenti: due item e, nel regime forfettario, 6 euro di dazio.

  • Due prodotti identici inseriti su righe separate della dichiarazione: il dazio può essere applicato a ciascun item dichiarato.

  • Un ordine suddiviso artificialmente in più spedizioni non elimina il rischio di controllo: le autorità possono ricostruire le vendite a distanza e trattare separatamente le singole spedizioni effettive.

Per marketplace, venditori e intermediari logistici la qualità dei dati diventa ancora più importante: descrizioni generiche come “accessori”, classificazioni incoerenti o origini mancanti possono produrre errori di calcolo e contestazioni.

Cosa cambia per Temu, Shein, AliExpress e Amazon

La regola non dipende dal nome della piattaforma. Temu, Shein, AliExpress e i venditori del marketplace Amazon sono coinvolti quando la merce è venduta a distanza e importata direttamente da un Paese extra UE in una spedizione di valore non superiore a 150 euro.

Se il prodotto è già stoccato in un magazzino dell’Unione ed è stato regolarmente importato in precedenza, l’acquisto del consumatore non genera una nuova importazione del piccolo invio. È quindi necessario verificare da dove parte realmente la merce e chi figura come importatore o soggetto responsabile del pagamento.

La piattaforma o il venditore può includere il costo nel prezzo, evidenziarlo al checkout, assorbirlo commercialmente o affidarne la riscossione all’operatore logistico, a seconda della struttura della vendita e delle condizioni applicate. Il consumatore deve controllare se il prezzo è comprensivo di IVA, dazi e spese di sdoganamento.

Il dazio non è l’IVA e non è una commissione di gestione

Dal 1° luglio 2021 l’IVA all’importazione è già dovuta anche per i beni di modico valore. Il sistema IOSS consente normalmente di riscuoterla al momento della vendita. Il nuovo importo di 3 euro è invece un dazio doganale.

Non va inoltre confuso con eventuali handling fee, diritti postali o spese di presentazione in dogana applicate dal corriere o dall’operatore postale. Tali costi hanno natura diversa e possono aggiungersi al dazio e all’IVA.

Impatto per gli e-commerce e gli importatori

  • Rivedere prezzi e margini sui prodotti di basso valore, soprattutto negli ordini con più item tariffari.

  • Controllare l’utilizzo del regime IOSS e le responsabilità di piattaforma, venditore, intermediario e vettore.

  • Aggiornare la classificazione doganale e standardizzare descrizioni e dati di origine.

  • Verificare che la soglia di 150 euro sia calcolata sul valore intrinseco secondo le regole doganali.

  • Distinguere dazio, IVA e commissioni logistiche nelle condizioni di vendita e nelle informazioni al cliente.

  • Evitare frazionamenti artificiali degli ordini o dichiarazioni incoerenti.

  • Simulare il costo per combinazioni reali di prodotti, non soltanto sul numero medio di pacchi.

  • Coordinare dati commerciali, IOSS, dichiarazione H7 e processi del corriere.

La conformità del prodotto resta obbligatoria

Il pagamento del dazio non rende automaticamente conforme la merce. Prodotti venduti online devono comunque rispettare GPSR, marcatura CE quando prevista, REACH, etichettatura, tracciabilità e ogni disciplina settoriale applicabile. Le autorità doganali possono bloccare beni per motivi di sicurezza anche quando dazi e IVA sono stati correttamente assolti.

Come prepararsi

Per chi vende o importa prodotti di modico valore, la priorità è ricostruire il flusso reale: Paese di partenza, regime IOSS, numero di item doganali, origine, classificazione, soggetto che presenta la dichiarazione e modalità di addebito al cliente.

Consulenza-Doganale.com può assistere imprese ed e-commerce nella classificazione tariffaria, nella simulazione dei costi e nella revisione dei processi doganali legati alle vendite a distanza.

Fonti istituzionali

Regolamento delegato (UE) 2026/1022 – definizione di item: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2026/1022/oj

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1200: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1200/oj

Il contenuto è informativo. Il trattamento concreto dipende dai dati della spedizione, dal regime utilizzato e dalla dichiarazione doganale.

 
 
 

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