EUDR 2026: nuove scadenze e obblighi per importatori ed esportatori
- Consulenza Doganale
- 1 ago
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Il Regolamento (UE) 2023/1115 contro la deforestazione, conosciuto come EUDR, entra nella fase decisiva. Dopo i rinvii e le semplificazioni, le imprese devono trasformare requisiti normativi complessi in dati verificabili sulla filiera, sulle particelle di produzione e sulla legalità delle merci.
L’errore più pericoloso è considerare l’EUDR un semplice documento da ottenere dal fornitore. La due diligence richiede una procedura aziendale, informazioni geografiche, valutazione del rischio e coerenza tra prodotto, origine, dichiarazione EUDR e operazione doganale.
Articolo aggiornato al 1° agosto 2026.
Le nuove date di applicazione
Per le imprese grandi e medie, l’EUDR si applica dal 30 dicembre 2026. Per la maggior parte delle microimprese e piccole imprese costituite entro il 31 dicembre 2024, l’applicazione è rinviata al 30 giugno 2027.
Esiste un’importante eccezione: le micro e piccole imprese già soggette al precedente Regolamento UE sul legno, l’EUTR, entrano nel nuovo regime dal 30 dicembre 2026. La dimensione dell’impresa e la sua storia regolatoria devono quindi essere verificate con precisione.
Quali materie prime e prodotti sono coinvolti
L’EUDR riguarda sette materie prime: bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno. Non tutti i prodotti che contengono tali materiali rientrano automaticamente: il perimetro è determinato dai codici della nomenclatura combinata indicati nell’Allegato I del Regolamento.
Legno, mobili e numerosi articoli in legno o carta compresi nell’Allegato I.
Cacao, cioccolato e altre preparazioni individuate dai codici doganali pertinenti.
Caffè e prodotti specificamente elencati.
Gomma naturale e alcuni articoli derivati, inclusi determinati pneumatici.
Olio di palma e prodotti derivati ricompresi nell’Allegato.
Soia e prodotti selezionati.
Bovini, carni, pelli e articoli inclusi nel campo di applicazione.
La classificazione doganale è quindi il primo filtro. Una descrizione commerciale generica non è sufficiente per stabilire se l’articolo è soggetto.
I tre requisiti fondamentali
Per essere immessi, messi a disposizione sul mercato dell’Unione o esportati, i prodotti rilevanti devono rispettare congiuntamente tre condizioni.
Essere a deforestazione zero: le materie prime non devono provenire da terreni oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020; per il legno rileva anche il degrado forestale secondo le definizioni del Regolamento.
Essere prodotti nel rispetto della legislazione pertinente del Paese di produzione, compresi i diritti d’uso del suolo e le norme indicate dall’EUDR.
Essere coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza, o dal relativo riferimento quando l’operatore può utilizzare una dichiarazione a monte secondo le regole applicabili.
Che cosa comprende la due diligence
Raccolta delle informazioni
L’impresa deve conoscere prodotto, quantità, Paese di produzione, fornitore, cliente professionale e geolocalizzazione degli appezzamenti in cui sono state prodotte le materie prime. Per i bovini valgono informazioni geografiche adeguate ai luoghi di allevamento.
Il dato geografico non deve essere soltanto presente: deve essere plausibile, completo e collegabile al lotto. Coordinate incomplete, poligoni errati o aree incompatibili con la quantità acquistata possono compromettere l’intera pratica.
Valutazione del rischio
Le informazioni raccolte devono essere analizzate considerando il livello di rischio del Paese, la complessità della filiera, la presenza di intermediari, il rischio di miscelazione, la qualità delle fonti, eventuali criticità ambientali e i diritti delle popolazioni interessate.
La classificazione di un Paese come rischio basso può semplificare la valutazione, ma non elimina l’obbligo di raccogliere le informazioni di base e garantire che la merce sia conforme.
Mitigazione del rischio
Quando il rischio non è trascurabile, il prodotto non può essere immesso sul mercato o esportato finché non vengono adottate misure adeguate. Possono servire documenti aggiuntivi, verifiche indipendenti, audit, immagini satellitari o una riorganizzazione della filiera.
Operatori, commercianti e responsabilità
Gli obblighi cambiano in base al ruolo. In termini generali, l’operatore che immette per la prima volta un prodotto sul mercato UE o lo esporta sostiene gli oneri principali di due diligence. Anche i commercianti devono garantire tracciabilità e, in alcuni casi, adempiere a obblighi equivalenti a quelli degli operatori.
Affidarsi a una dichiarazione del fornitore non trasferisce automaticamente la responsabilità. L’impresa deve conservare evidenze, procedure e controlli che dimostrino come è giunta alla conclusione di rischio nullo o trascurabile.
Il collegamento con la dichiarazione doganale
Per importazioni ed esportazioni, il riferimento della dichiarazione EUDR deve essere coordinato con i dati doganali. Codice NC, quantità, massa netta, Paese di origine, soggetto dichiarante e riferimento della due diligence devono essere coerenti.
La dogana è uno dei punti in cui una criticità può emergere rapidamente. Se il numero di riferimento è assente, errato o non compatibile con la merce, lo svincolo può essere ritardato e l’operazione sottoposta a verifica.
Checklist per arrivare pronti
Classificare i prodotti con codice NC e confrontarli con l’Allegato I EUDR.
Individuare il ruolo dell’impresa per ogni flusso: importazione, acquisto UE, vendita o esportazione.
Verificare dimensione aziendale e data esatta di applicazione.
Mappare fornitori, intermediari, stabilimenti e appezzamenti di produzione.
Definire il formato con cui ricevere coordinate o poligoni e collegarli ai lotti.
Integrare nel contratto gli obblighi informativi e il diritto di audit.
Creare una procedura documentata di valutazione e mitigazione del rischio.
Testare l’accesso e i ruoli nel sistema informativo EUDR.
Coordinare dichiarazione EUDR, documenti commerciali e dichiarazione doganale.
Conservare la documentazione e predisporre controlli periodici sulla qualità dei dati.
Non aspettare l’ultimo lotto
Per costruire una filiera tracciabile possono servire mesi. I fornitori devono comprendere quali dati fornire, in quale formato e con quale livello di affidabilità. Se la geolocalizzazione viene richiesta solo quando la merce è pronta alla partenza, l’impresa rischia di non poter dimostrare la conformità.
Consulenza-Doganale.com assiste le imprese nella verifica del campo di applicazione, nella classificazione doganale, nella mappatura dei ruoli e nel coordinamento tra due diligence e operazioni di import-export.
Fonti istituzionali
Commissione europea – Implementazione EUDR: https://green-forum.ec.europa.eu/nature-and-biodiversity/deforestation-regulation-implementation_en
Commissione europea – Ruoli e scadenze EUDR: https://green-forum.ec.europa.eu/nature-and-biodiversity/deforestation-regulation-implementation/roles-and-responsibilities_en
Regolamento (UE) 2023/1115: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1115/oj
Il contenuto è informativo. Campo di applicazione e obblighi devono essere verificati sul codice doganale, sul ruolo e sulla filiera effettiva dell’impresa.




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